1 luglio 2011

2 luglio 1984 - Il vino Chianti diventa di alta qualità (DOCG)



















La Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Chianti è stata autorizzata con D.P.R. 2 luglio 1984, modificato con vari DD.MM. successivi, sostituito poi dal D.M. 5 agosto 1996 e successive modificazioni (l'ultima il 26 aprile 2004. Il D.M. del 5 agosto 1996 scorpora dal disciplinare di produzione Chianti (che racchiude i disciplinari delle varie sottozone) quello della sottozona Classico che viene quindi ad essere autonomo pur insistendo nella stessa DOCG (Chianti).

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, approvato con Decreto Ministeriale.
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell'imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un'analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG.

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